La nostra missione
Per la C. Monguzzi, la misura del successo è legata alla soddisfazione del Cliente, alla qualità della vita dei suoi dipendenti, all’integrità etica, ambientale e sociale; presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.
Abbiamo un duplice obiettivo: la soddisfazione del Cliente e l’identificazione di necessità latenti che contemplino il mutare delle situazioni.
Qualità dei prodotti, puntualità organizzativa, capacità lavorativa e chiarezza di intenti sono i punti forti della società. Ci siamo ritagliati una posizione di primo piano nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili residenziali ed industriali, ristrutturazione di interni in ambito aziendale e noleggio macchine operative. Il parco mezzi è costituito da attrezzature innovative sia per il sollevamento aereo, per la movimentazione terra e la realizzazione di manufatti piegati in metallo.
Valutazione migliore proposta tecnica ed economica
Monitoraggio continuo nell’esecuzione dei lavori
Sopralluogo
"on site"
Esecuzione dei lavori
Il rispetto del Codice Civile sulla garanzia a tutela dei nostri Clienti
I nostri lavori e i materiali utilizzati sono coperti, come da legge, da garanzia normata dagli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.
Art. 1667 – Vizi e Difformità dell’opera
“L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.
La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.”
Art. 1669 – Rovina e difetti di cose immobili
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”