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La nostra missione

Per la C. Monguzzi, la misura del successo è legata alla soddisfazione del Cliente, alla qualità della vita dei suoi dipendenti, all’integrità etica, ambientale e sociale; presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.

Abbiamo un duplice obiettivo: la soddisfazione del Cliente e l’identificazione di necessità latenti che contemplino il mutare delle situazioni.

 

Qualità dei prodotti, puntualità organizzativa, capacità lavorativa e chiarezza di intenti sono i punti forti della società. Ci siamo ritagliati una posizione di primo piano nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili residenziali ed industriali, ristrutturazione di interni in ambito aziendale e noleggio macchine operative. Il parco mezzi è costituito da attrezzature innovative sia per il sollevamento aereo, per la movimentazione terra e la realizzazione di manufatti piegati in metallo.

C. Monguzzi Srl | Impresa Edile | Noleggio Piattaforme Aeere | Opere di Lattoneria | Impermeabilizzazioni e Coibentazioni
operaio edile
Valutazione migliore proposta tecnica ed economica
Pianificatori di costruzione
Monitoraggio continuo nell’esecuzione dei lavori

Sopralluogo

"on site"

Uomini sul cantiere
Esecuzione dei lavori
Direzione Lavori Edili
 Il rispetto del Codice Civile sulla garanzia a tutela dei nostri Clienti

I nostri lavori e i materiali utilizzati sono coperti, come da legge, da garanzia normata dagli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

 

Art. 1667 – Vizi e Difformità dell’opera

“L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.
La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.”

 

Art. 1669 – Rovina e difetti di cose immobili

“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”

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